Il Dirigente Scolastico
Sicurezza nelle scuole: il ruolo del Dirigente scolastico
In Italia, il tema della sicurezza nelle scuole è sicuramente molto delicato, soprattutto se lo si analizza nel periodo post lockdown. Negli ultimi tre anni, la scuola italiana ha dovuto fare i conti prima con la Didattica a Distanza, fino a quel momento mai sperimentata realmente, e successivamente con la gestione delle rigide regole di distanziamento sociale e di tracciamento dei casi di Covid 19.
Ecco che, anche “grazie” al periodo pandemico che ha indubbiamente messo a strenua prova il Personale Scolastico nel suo complesso, oggi risulta di fondamentale importanza la presenza di un sistema organizzato, fatto di figure giuridiche aventi determinati diritti, ma prima di tutto doveri. In questi termini, il ruolo del Dirigente Scolastico è sicuramente il più complesso e completo, che merita di essere analizzato maggiormente nel dettaglio.
Nell’articolo che segue andremo a definire meglio il ruolo del Dirigente Scolastico ed esamineremo le modifiche al Testo Unico della Sicurezza (D.lgs. n.81, 9 aprile 2008) introdotte con la Legge n.215 del 17 dicembre 2021 (una conversione del Decreto Legge del 21 ottobre 2021, Decreto fiscale e sicurezza).
Dirigente Scolastico: definizione giuridica della figura
Fino al 1998, in Italia, il ruolo di Dirigente Scolastico non esisteva, ma vi era una suddivisione in due figure distinte:
- Il Preside: a capo della direzione di scuole secondarie di primo o secondo grado.
- Il Direttore Didattico: al vertice dell’organigramma delle scuole primarie.
Con l’entrata in vigore della Legge sull’Autonomia Scolastica (n.59/97) e con l’attribuzione della qualifica dirigenziale (art. 25 del D.lgs. 165/2001), si inizia a parlare di Dirigente Scolastico. Sempre secondo D.lgs. n.165/01, il Dirigente scolastico è identificabile come “responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati di servizio”.
I doveri della figura professionale del Dirigente Scolastico sono presenti nell’articolo 21, comma 16, Legge 59/1997 (Legge Bassanini) e, brevemente, possono essere così definiti: “ai dirigenti scolastici sono affidati, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati”.
Ne consegue che il Dirigente Scolastico è indubbiamente identificato come “Datore di Lavoro” ai sensi del D.Lgs. 81/08. Tuttavia è un “Datore di Lavoro” che risponde per la gestione del personale e dell’attività svolte all’interno ed all’esterno dell’Edificio Scolastico.
Non ha invece “potere” per quanto concerne le eventuali carenze strutturali ed impiantistiche dell’immobile scolastico di cui si deve occupare l’Ente Proprietario.
Gli obblighi del Dirigente Scolastico nel complesso
Gli obblighi che il Dirigente scolastico deve rispettare in materia di salute e sicurezza (secondo il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/08, articolo 18) sono i medesimi del datore di lavoro. Possiamo riassumerli in 9 punti:
- Nomina le figure preposte alla sicurezza (Responsabile e Addetti SPP) e gli addetti alle emergenze.
- Individua il personale con funzioni di Dirigente e Preposto.
- Organizza la formazione e l’aggiornamento di R-ASPP, RLS, addetti alle emergenze, e degli eventuali dirigenti e preposti.
- Valutazione dei rischi, stesura e aggiornamento costante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- Individuazione, programmazione e messa in atto delle misure di prevenzione e protezione, in relazione ai contenuti del DVR.
- Informa, forma e addestra i lavoratori e gli studenti (nel caso in cui siano equiparati a dei lavoratori).
- Organizzazione delle emergenze (piano d’emergenza, inerente ai vari scenari emergenziali classificati come maggiori fonti di rischio).
- Nomina del Medico Competente (qualora fosse previsto) e relativa sorveglianza sanitaria del personale.
- Promozione della didattica della sicurezza rivolta agli allievi.
Le modifiche introdotte dalla Legge n.125 del 17 dicembre 2021
Il 20 dicembre 2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 la Legge del 17 dicembre 2021, n.215, una conversione del Decreto Legge del 21 ottobre 2021, n.146 inerente a “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Gli articoli modificati del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono differenti e riguardanti tematiche come: comitati regionali di coordinamento, vigilanza, sistema informativo nazionale per la prevenzione, organismi paritetici, solo per citarne alcuni. Per quanto riguarda il sistema scolastico, la Legge n.215 cambia la figura del Dirigente scolastico in quella che è la sua configurazione come datore di lavoro nell’ambito della scuola e in materia di sicurezza.
Secondo la conversione del Decreto Legge n.146, l’articolo 18 del Testo Unico (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) vede l’aggiunta dei commi 3.1 e 3.2, i quali stabiliscono, rispettivamente:
«3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del Codice Penale.
3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici».
Altre modifiche riguardano il ruolo del Preposto (qualsiasi lavoratore che svolga un compito operativo di controllo, coordinamento e comando):
- È compito del Dirigente scolastico individuare il/i preposto/i per le attività di vigilanza.
- Il preposto ha il dovere di segnalare in modo maggiormente fattivo sui comportamenti dei lavoratori, sui mezzi e sulle attrezzature facendo rispettare le indicazioni ricevute dal Datore di Lavoro
- Ha la facoltà di interrompere l’attività, qualora si configuri una situazione di pericolo grave ed immediato
- In caso di accordi sindacali e datoriali viene data la possibilità di riconoscere un emolumento al preposto, per lo svolgimento della sua attività
- Al preposto non può essere posto pregiudizio alcuno per aver messo in atto le misure volte alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, indicate dal Datore di Lavoro o comunque permesse dalla normativa vigente
Da questa breve analisi del ruolo del Dirigente Scolastico ne emerge una figura alla quale certamente, con le recenti modifiche normative, sono state giustamente alleviate responsabilità non sue, anche se permane l’obbligo di organizzare con la massima attenzione e con un numero adeguato di risorse, la Sicurezza e la Salute negli ambienti Scolastici, ricercando la sinergia con l’Ente Proprietario. Particolare sensibilità dovrà essere posta ai temi della Prevenzione Incendi.
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